Legge regionale n. 56 del 1980, Tutela ed uso del territorio.
Legge regionale n. 20 del 2001, Norme generali di governo e uso del territorio;
La l.r. n.20/2001 definisce le norme per l’assetto, la trasformazione e l’uso del territorio in ambito regionale e abroga le disposizioni delle precedenti leggi regionali, che continuano ad avere applicabilità per le sole parti non specificamente disciplinate dalla nuova legge e ad essa compatibili.
La l.r. n. 20/2001 è stata modificata dall’art. 9 della l.r. 24/2004, integrazioni e modifiche alla l.r.20/2001 e dall’art. 34 della l.r. 22/2006, abrogazione di norme.
Legge regionale n. 24 del 2004, Principi, indirizzi e disposizioni per la formazione del Documento regionale di assetto generale (DRAG);
La l.r. 24/2004, modificata dalla l.r. 22/2006, resta efficace per le disposizioni di cui agli articoli 8, validazione dei quadri conoscitivi del territorio e 9, integrazioni e modifiche alla l.r. 20/2001.
Il sopraccitato art. 8, validazione dei quadri conoscitivi del territorio, dispone:
1. Gli strumenti urbanistici generali e le loro varianti sono formati in coerenza con lo studio geologico del territorio interessato e delle sue valenze naturalistiche.
2. Gli elaborati cartografici documentanti lo stato di fatto dei luoghi, posti a base degli strumenti di pianificazione di ogni livello, sono definiti con elaborazioni numeriche georeferenziate e implementate nel Sistema nazionale Gauss-Boaga.
3. I dati e gli elaborati scritto-grafici-numerici, costituenti i quadri conoscitivi del territorio per tutti i tematismi, posti a base degli strumenti di pianificazione di ogni livello, sono validati e asseverati da professionista abilitato.
Il sopraccitato art. 9, integrazioni e modifiche alla l.r. 20/2001, dispone:
- la modifica del comma 3 dell’art. 5, Procedimenti di formazione e variazione del DRAG, (Documento regionale di assetto generale);
- l’integrazione dell’art. 15, Piani urbanistici esecutivi, con un nuovo comma, denominato 5.bis, che equipara i PIRT (piani di intervento di recupero territoriale, disciplinati dal PUTT/P) ai piani urbanistici esecutivi del PUG;
- l’integrazione dell’art. 20, Norme di prima attuazione, con un nuovo comma, denominato 5.bis, che prevede la formazione dei PIRP anche in presenza di PUG adeguati al PUTT/P;
- l’integrazione dell’art. 25, Abrogazioni e disposizioni finali, con un nuovo comma, denominato 2.bis, che prevede l’approvazione da parte del Consiglio regionale, entro il 30 giugno 2005, del testo unico in materia urbanistica.
Legge regionale n. 22 del 2006, Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006.
La l.r. 22/2006, per disposizioni dell’art. 34, abrogazione di norme, così modifica la l.r. 24/2004:
- abrogazione degli articoli da 1 a 7 (relativi al: Coordinamento tra gli strumenti di pianificazione; DRAG; Piano territoriale di coordinamento provinciale; Regolamento edilizio; Compatibilità del PTCP e del Piano urbanistico generale; Servizi alla popolazione e parametri edilizio-urbanistici; Perequazione sul territorio nell'attuazione degli strumenti urbanistici esecutivi e attuativi).